ART. 34.

  L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma
dell'articolo  33.  Qualora  la somma dei proventi di cui al medesimo
articolo   non  raggiunga  la  misura  determinata  dalla  Conferenza
episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto
stabilisce   la   integrazione   spettante,   dandone   comunicazione
all'interessato.
  La  Conferenza  episcopale italiana stabilisce procedure accelerate
di  composizione  o  di ricorso contro i provvedimenti dell'istituto.
Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero
negli  organi  competenti  per  la  composizione o la definizione dei
ricorsi.
  Contro  le  decisioni  di  tali  organi  sono  ammessi  il  ricorso
gerarchico  al  Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal
diritto canonico.
  I  ricorsi  non  hanno  effetto  sospensivo,  salvo il disposto del
canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
 
          Nota all'art. 34, ultimo comma:
            Il  testo  del  paragrafo 3 del canone 1737 del codice di
          diritto canonico (nella versione italiana curata dall'UECI)
          e' il seguente:
            "Anche  nei  casi  in  cui il ricorso non sospende per il
          diritto stesso l'esecuzione, ne' la sospensione fu decisa a
          norma del can. 1736, par. 2, il Superiore puo' tuttavia per
          una  causa  grave  ordinare  che  l'esecuzione sia sospesa,
          evitando  pero'  che  la  salvezza  delle  anime ne subisca
          danno".