ART. 35. 
 
  Gli Istituti diocesani per il sostentamento  del  clero  provvedono
all'integrazione di cui all'articolo 34 con  i  redditi  del  proprio
patrimonio. 
  Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti 
  richiedono all'Istituto centrale la  somma  residua  necessaria  ad
assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita. 
  Parte degli eventuali avanzi di gestione  e'  versata  all'Istituto
centrale  nella  misura  periodicamente  stabilita  dalla  Conferenza
episcopale italiana.