Art. 36. 
 
  Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del
codice di diritto canonico, di valore almeno tre  volte  superiore  a
quello massimo stabilito  dalla  Conferenza  episcopale  italiana  ai
sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano  per  il
sostentamento del clero dovra' produrre alla  Santa  Sede  il  parere
della  Conferenza  episcopale  italiana  ai  fini  della   prescritta
autorizzazione. 
 
          Nota all'art. 36:
            Il  testo  del canone 1295 del codice di diritto canonico
          (nella versione italiana curata dall'UECI) e' il seguente:
            "I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono
          conformarsi  anche  gli  statuti  delle persone giuridiche,
          devono  essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma
          in  qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della
          persona giuridica peggiorandone la condizione".