ART. 37.

  L'Istituto  per  il  sostentamento del clero che intende vendere, a
soggetti  diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per
un  prezzo  superiore  a  lire  1.500  milioni,  deve darne, con atto
notificato,  comunicazione al Prefetto della provincia nella quale e'
ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalita'
di  pagamento  e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita
dovrebbe essere conclusa.
  Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica
all'Istituto,  con  atto  notificato,  se  e  quale  ente  tra quelli
indicati  al  successivo  comma  intende  acquistare  il  bene per le
proprie  finalita'  istituzionali,  alle  condizioni  previste  nella
proposta  di  vendita,  trasmettendo  contestualmente copia autentica
della  deliberazione  di  acquisto  alle medesime condizioni da parte
dell'ente pubblico.
  Il  Prefetto,  nel  caso  di  piu'  enti  interessati all'acquisto,
sceglie  secondo  il  seguente  ordine  di  priorita': Stato, comune,
universita' degli studi, regione, provincia.
  Il  relativo contratto di vendita e' stipulato entro due mesi dalla
notifica della comunicazione di cui al secondo comma.
  Il  pagamento  del  prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico
diverso  dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione
del contratto, salva diversa pattuizione.
  Qualora  acquirente  sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere
pagato,  salva  diversa  pattuizione,  nella  misura del quaranta per
cento  entro  due  mesi  dalla  data  di registrazione del decreto di
approvazione  del  contratto,  e, per la parte residua, entro quattro
mesi da tale data.
  Le  somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione
di  cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione,
a norma dell'articolo 38.
  Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata
entro  il  termine di decadenza ivi previsto, l'istituto puo' vendere
liberamente  l'immobile  a  prezzo  non  inferiore e a condizioni non
diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.
  Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui
al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse
rispetto a quelli comunicati al Prefetto, e' nullo.
  Le disposizioni precedenti non si applicano quando:
    a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
    b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari
li esercitino.
  La  comunicazione  di  cui  al  primo  comma  deve essere rinnovata
qualora  la  vendita  a  soggetti diversi da quelli indicati al terzo
comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.