ART. 38. 
 
  Le somme di cui al primo e settimo comma  dell'articolo  precedente
sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati verificatasi: 
    a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata  in
vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta; 
    b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il  termine
ivi indicato e quello del pagamento.