ART. 42. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma. L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.