ART. 42.

  Ogni  Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di
ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di
previsione,   corredato   dalla  richiesta  di  integrazione  di  cui
all'articolo 35, secondo comma.
  L'Istituto  centrale,  verificati i dati dello stato di previsione,
provvede alle erogazioni necessarie.