ART. 43.

  Ogni  Istituto  per  il  sostentamento  del clero, alla chiusura di
ciascun   esercizio,   invia   all'Istituto  centrale  una  relazione
consuntiva,  nella  quale  devono  essere  indicati  in particolare i
criteri  e  le modalita' di corresponsione ai singoli sacerdoti delle
somme ricevute a norma dell'articolo 35.