ART. 44.

  La    Conferenza    episcopale   italiana   trasmette   annualmente
all'autorita'   statale   competente   un  rendiconto  relativo  alla
effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50,
terzo  comma,  e  lo  pubblica  sull'organo  ufficiale  della  stessa
Conferenza.
  Tale rendiconto deve comunque precisare:
    a)  il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle
diocesi;
    b)  la  somma  stabilita  dalla  Conferenza per il loro dignitoso
sostentamento;
    c)  l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e
47 destinate al sostentamento del clero;
    d)  il  numero  dei  sacerdoti  a  cui  con  tali  somme e' stata
assicurata l'intera remunerazione;
    e)  il  numero  dei  sacerdoti  a  cui  con  tali  somme e' stata
assicurata una integrazione;
    f)   l'ammontare   delle   ritenute   fiscali  e  dei  versamenti
previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;
    g)  gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei
singoli Istituti per il sostentamento del clero;
    h)  gli  interventi  operati  per  le  altre  finalita'  previste
dall'articolo 48.
  La  Conferenza  episcopale  italiana provvede a diffondere adeguata
informazione  sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali
ha destinato le somme di cui all'articolo 47.