ART. 47.

  Le  somme  da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a
tutto  il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici
di  culto  in  forza  delle  presenti norme sono iscritte in appositi
capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale  soppressione  del capitolo n. 4493 del medesimo stato di
previsione,  dei  capitoli  n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello
stato  di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo
n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
  A  decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni  annuali,  e' destinata, in
parte,  a  scopi  di  interesse  sociale  o di carattere umanitario a
diretta  gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso
a diretta gestione della Chiesa cattolica.
  Le  destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla
base  delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale  dei  redditi.  In  caso  di scelte non espresse da parte dei
contribuenti,  la  destinazione  si  stabilisce  in  proporzione alle
scelte espresse.
  Per  gli  anni  finanziari  1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde,
entro  il  mese  di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale
italiana,  a  titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro
il  mese  di  giugno  1996,  una somma pari al contributo alla stessa
corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
  A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo  Stato  corrisponde
annualmente,  entro  il  mese  di  giugno, alla Conferenza episcopale
italiana,  a  titolo  di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di
gennaio  del  terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata
sull'importo  liquidato  dagli  uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali   relative   al   terzo   periodo  d'imposta  precedente  con
destinazione alla Chiesa cattolica.