ART. 48. 
 
  Le quote di cui all'articolo 47, secondo  comma,  sono  utilizzate:
dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita'
naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di  beni  culturali;
dalla Chiesa cattolica  per  esigenze  di  culto  della  popolazione,
sostentamento  del  clero,  interventi  caritativi  a  favore   della
collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.