ART. 49.

  Al  termine  di  ogni  triennio  successivo  al  1989, una apposita
commissione  paritetica,  nominata dall'autorita' governativa e dalla
Conferenza  episcopale  italiana, procede alla revisione dell'importo
deducibile  di  cui  all'articolo  46  e alla valutazione del gettito
della  quota  IRPEF  di  cui  all'articolo 47, al fine di predisporre
eventuali modifiche.