ART. 5.

  Gli  enti  ecclesiastici  civilmente riconosciuti devono iscriversi
nel registro delle persone giuridiche.
  Nel  registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34
del  codice  civile,  devono  risultare le norme di funzionamento e i
poteri   degli   organi   di   rappresentanza  dell'ente.  Agli  enti
ecclesiastici   non   puo'  comunque  essere  fatto,  ai  fini  della
registrazione,  un  trattamento  diverso  da  quello  previsto per le
persone giuridiche private.
  I  provvedimenti  previsti  dagli  articoli  19 e 20 delle presenti
norme  sono  trasmessi  d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche.
 
                                     NOTE

          Nota all'art. 5, secondo comma:
            Il  testo  agli  articoli 33 e 34 del codice civile e' il
          seguente:
            "Art.  33. (Registrazione delle persone giuridiche). - In
          ogni  provincia  e'  istituito  un  pubblico registro delle
          persone giuridiche.
            Nel   registro   devono   indicarsi   la  data  dell'atto
          costitutivo  e  quella  del  decreto  di riconoscimento, la
          denominazione,  lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora
          sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il
          cognome  e  il nome degli amministratori con la menzione di
          quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
            La registrazione puo' essere disposto anche d'ufficio.
            Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione
          non    registrata,    benche'    riconosciuta,   rispondono
          personalmente   e  solidalmente,  insieme  con  la  persona
          giuridica, delle obbligazioni assunte".
            "Art.  34. (Registrazione di atti). - Nel registro devono
          iscriversi  anche  le modificazioni dell'atto costitutivo e
          dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorita'
          governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di
          sedi  secondarie,  la sostituzione degli amministratori con
          indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le
          deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano
          lo  scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il
          nome dei liquidatori.
            Se  l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non
          possono  essere  opposti  ai terzi, a meno che si provi che
          questi ne erano a conoscenza".