ART. 50. 
 
  I contributi e concorsi nelle spese a favore delle  Amministrazioni
del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e  religione  nella
citta' di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato  di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni  al
personale   ecclesiastico   ex   palatino,   le   spese   concernenti
l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici  e
il contributo per  integrare  i  redditi  dei  Patrimoni  riuniti  ex
economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e
bisognoso  e  a  favorire  scopi  di  culto,  di  beneficenza  e   di
istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n.  2002,
n.  2031  e  n.  2071  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno  per  l'anno  finanziario  1984,  nonche'  le  spese  di
concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di  chiese  di
cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del  Ministero  dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1984,  sono  corrisposti,  per
gli anni finanziari 1985 e  1986,  negli  stessi  importi  risultanti
dalle previsioni finali dei predetti capitoli  per  l'anno  1984,  al
netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi
perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  sara'   comunque   integrato
dell'importo necessario per assicurare negli  anni  1985  e  1986  le
maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennita' integrativa
speciale, di cui alla legge 27 maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  che  si  registreranno  negli   anni
medesimi. 
  Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e
spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui  al  comma
precedente, rispettivamente alle Amministrazioni  del  Fondo  per  il
culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta'  di  Roma  e
dei Patrimoni riuniti ex economali, nonche' al Ministero  dei  lavori
pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese. 
  Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989  gli  stessi  contributi,
concorsi, assegni e  spese,  aumentati  del  5  per  cento,  rispetto
all'importo  dell'anno  precedente,  sono  invece  corrisposti   alla
Conferenza episcopale italiana, ad  eccezione  della  somma  di  lire
3.500 milioni annui che verra'  corrisposta,  a  decorrere  dall'anno
1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti
norme. 
  Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana,  da  effettuarsi
in unica soluzione entro il 20 gennaio  di  ciascun  anno,  avvengono
secondo modalita' che sono determinate con decreto del  Ministro  del
tesoro. Tali modalita'  devono,  comunque,  consentire  l'adempimento
degli obblighi di cui al successivo articolo 51  e  il  finanziamento
dell'attivita' per il sostentamento del clero  dell'istituto  di  cui
all'articolo 21, terzo comma. 
  Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle  residue
annualita' dei limiti  di  impegno  iscritti,  sino  a  tutto  l'anno
finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione  del
Ministero dei lavori pubblici.