ART. 51.

  Le  disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e
successive  modifiche  e  integrazioni,  sono  abrogate dal 1 gennaio
1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.
  Le  somme  liquidate  per  l'anno  1984  a titolo di supplemento di
congrua,  onorari  e spese di culto continuano ad essere corrisposte,
in  favore  dei  medesimi  titolari,  nel  medesimo  ammontare  e con
medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo
1 gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui
al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni
dell'indennita'  integrativa  speciale  per  gli anni 1985 e 1986. Il
pagamento  viene  effettuato in rate mensili posticipate con scadenza
il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.
  L'Ordinario  diocesano, in caso di mutamenti della titolarita' o di
estinzione   di   uffici  ecclesiastici,  chiede  al  Prefetto  della
provincia  competente  per  territorio la modifica della intestazione
dei  relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga
servizio per la diocesi.
  Per  gli  anni  1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana
assume,  in  conformita' al titolo II delle presenti norme, tutti gli
impegni  e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che
vengono  ad  essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma;
assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici
ecclesiastici congruati.
  Nei  medesimi  anni  potra'  essere  avviato  il  nuovo  sistema di
sostentamento  del  clero  anche per gli altri sacerdoti che svolgono
servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.
  Dal  1  gennaio  1990  le disposizioni del titolo II delle presenti
norme  si  applicano,  comunque,  a  tutti  i  sacerdoti che svolgono
servizio in favore della diocesi.
 
          Nota all'art. 51, primo comma:
            Il   regio   decreto   29  gennaio  1931,  n.  227,  reca
          "Approvazione del testo unico di legge sulla liquidazione e
          concessione  dei  supplementi  di  congrua  degli onorari e
          degli assegni per spese di culto al clero".