ART. 52.

  Lo  Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela
per  gli  atti  eccedenti  l'ordinaria  amministrazione  dei benefici
ecclesiastici.
  Dal  1  gennaio  1987  e  fino  al  31  dicembre  1989,  i benefici
eventualmente  ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di
beni  e  altri  atti  eccedenti  l'ordinaria  amministrazione senza i
provvedimenti  canonici  di  autorizzazione.  I  contratti di vendita
devono  contenere  gli  estremi di tale autorizzazione, che determina
anche le modalita' di reimpiego delle somme ricavate.