ART. 53.

  Gli  impegni  finanziari  per  la  costruzione  di edifici di culto
cattolico  e  delle  pertinenti  opere  parrocchiali sono determinati
dalle autorita' civili competenti secondo le disposizioni delle leggi
22  ottobre  1971,  n.  865,  e  28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni.
  Gli  edifici  di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al
primo  comma,  costruiti  con  contributi  regionali  e comunali, non
possono  essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto
di  alienazione,  se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del
contributo.
  Il vincolo e' trascritto nei registri immobiliari. Esso puo' essere
estinto  prima  del  compimento  del  termine, d'intesa tra autorita'
ecclesiastica  e autorita' civile erogante, previa restituzione delle
somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione
del  termine, e con rivalutazione determinata con le modalita' di cui
all'articolo 38.
  Gli  atti  e  i  negozi  che comportino violazione del vincolo sono
nulli.