ART. 54. Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma sono soppressi dal 1 gennaio 1987. Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica. Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.