ART. 54.

  Il  Fondo  per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella
citta' di Roma sono soppressi dal 1 gennaio 1987.
  Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto
destinate,   sotto   varie   denominazioni,  a  scopi  di  culto,  di
beneficenza  e  di  religione,  attualmente  gestite dalle Prefetture
della Repubblica.
  Fino  a  tale  data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere
regolati dalle disposizioni vigenti.