ART. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, dei Fondi di beneficenza e religione nella citta' di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto. Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.
Nota all'art. 55, primo comma: La legge 27 maggio 1929, n. 848, reca "Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto". L'art. 18 di detta legge prevede: "Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi. I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che e' destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione. I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con apposti stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto". Va tenuto presente che l'art. 1 del regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 455, ha devoluto le attribuzioni gia' spettanti al Ministero di grazia e giustizia e alle procure generali presso le corti d'appello, rispettivamente, al Ministero dell'interno ed alle prefetture.