ART. 55. 
 
  Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e  dei  fondi
di religione di cui all'articolo 18 della legge 27  maggio  1929,  n.
848, del Fondo per il culto, dei Fondi  di  beneficenza  e  religione
nella citta' di Roma e delle Aziende speciali  di  culto,  denominate
Fondo clero veneto - gestione clero  curato,  Fondo  clero  veneto  -
gestione grande cartella, Azienda speciale di  culto  della  Toscana,
Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1° gennaio  1987
in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto. 
  Il Fondo edifici di culto succede in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti. 
 
          Nota all'art. 55, primo comma:
            La legge 27 maggio 1929, n. 848, reca "Disposizioni sugli
          enti  ecclesiastici  e  sulle  amministrazioni  civili  dei
          patrimoni  destinati  a  fini di culto". L'art. 18 di detta
          legge prevede:
            "Gli  Economati  generali  ed i Subeconomati dei benefici
          vacanti sono soppressi.
            I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti
          e  dei Fondi di religione dei territori annessi al regno in
          virtu'  delle  leggi  26  settembre  1920,  n.  1322,  e 19
          dicembre  1920,  n.  1778,  e  del  regio  decreto-legge 22
          febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico,
          che  e'  destinato  a  sovvenire  il  clero particolarmente
          benemerito  e  bisognoso,  a  favorire  scopi  di culto, di
          beneficenza e di istruzione.
            I   redditi   di   tali  patrimoni  saranno  congruamente
          integrati   con   apposti  stanziamenti  nel  bilancio  del
          Ministero della giustizia e degli affari di culto".
            Va  tenuto  presente che l'art. 1 del regio decreto-legge
          19  agosto  1932,  n. 1080, convertito nella legge 6 aprile
          1933, n. 455, ha devoluto le attribuzioni gia' spettanti al
          Ministero  di  grazia  e  giustizia e alle procure generali
          presso  le  corti  d'appello, rispettivamente, al Ministero
          dell'interno ed alle prefetture.