ART. 57. 
 
  L'amministrazione  del  Fondo  edifici  di  culto  e'  affidata  al
Ministero dell'interno, che  la  esercita  a  mezzo  della  Direzione
generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale,  a  mezzo
dei prefetti. 
  Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo. 
  Il Ministro e'  coadiuvato  da  un  consiglio  di  amministrazione,
nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e  composto
da: 
    il Presidente, designato dal Ministro dell'interno; 
    il Direttore generale degli affari dei culti; 
    2 componenti designati dal Ministro dell'interno; 
    1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici; 
    1 componente designato  dal  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali; 
    3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana. 
  Le attribuzioni del consiglio di amministrazione  sono  determinate
con apposito regolamento.