ART. 58.

  I  proventi  del  patrimonio  del Fondo edifici di culto, integrati
nella  misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati
per  la  conservazione,  il  restauro,  la tutela e la valorizzazione
degli  edifici  di culto appartenenti al Fondo, nonche' per gli altri
oneri posti a carico del Fondo stesso.
  La  progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono
affidate,  salve  le  competenze del Ministero per i beni culturali e
ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.