ART. 6.

  Gli   enti   ecclesiastici   gia'  riconosciuti  devono  richiedere
l'iscrizione  nel  registro  delle  persone giuridiche entro due anni
dalla entrata in vigore delle presenti norme.
  La  Conferenza  episcopale  italiana  deve  richiedere l'iscrizione
entro il 30 settembre 1986.
  Gli  Istituti  per  il  sostentamento  del  clero,  le diocesi e le
parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.
  Decorsi  tali  termini,  gli  enti  ecclesiastici  di  cui ai commi
precedenti   potranno   concludere   negozi   giuridici  solo  previa
iscrizione nel registro predetto.