ART. 60.

  Sono  estinti,  dal  1  gennaio  1987,  i rapporti perpetui reali e
personali  in  forza  dei  quali  il  Fondo  edifici  di culto, quale
successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei
patrimoni  di  cui  all'articolo  55, ha diritto di riscuotere canoni
enfiteutici,  censi,  livelli  e  altre  prestazioni  in  denaro o in
derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
  L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato
con  i  criteri  di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22
luglio 1966, n. 607.
  Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza
oneri  per  i  debitori,  dandone comunicazione agli obbligati e agli
uffici interessati.
 
          Nota agli articoli 60, secondo comma, e 61, secondo comma:
            La  legge  22 luglio 1966, n. 607, reca "Norme in materia
          di  enfiteusi  e  prestazioni fondarie perpetue". L'art. 1,
          secondo comma, di detta legge prevede:
            "I  canoni  e  le  altre  prestazioni stabiliti in misura
          superiore  sono  ridotti  al  limite  di  cui al precedente
          comma,  previo  computo, quanto a quelli consistenti in una
          quantita'  fissa  di derrate, dell'equivalente in denaro in
          base  ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore
          della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una
          quota  di derrate, della somma in denaro calcolata, in base
          ai  detti  prezzi  sulla  misura  fissa corrispondente alla
          media    delle    quantita'    corrispondenti   nell'ultimo
          quinquennio".