ART. 61.

  Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca
i  canoni  enfiteutici  perpetui  o temporanei la cui spesa grava sui
bilanci  dei  Fondi,  delle  aziende e dei patrimoni soppressi di cui
agli   articoli   54  e  55,  mediante  il  pagamento  di  una  somma
corrispondente a quindici volte il loro valore.
  L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato
con  i  criteri  di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22
luglio 1966, n. 607.