ART. 64.

  I  soggetti,  nei  cui  confronti  si  procede  alle  affrancazioni
previste  dagli  articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta
giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto
dell'indennizzo.
  In  caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli
2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.
 
          Nota all'art. 64, secondo comma:
            La  legge  22 luglio 1966, n. 607, reca "Norme in materia
          di enfiteusi e prestazioni fondarie perpetue". Gli articoli
          2  e  seguenti  prevedono  il  procedimento  giudiziale  da
          applicare  nel caso di rifiuto dell'indennizzo da parte dei
          soggetti nei cui confronti e' prevista l'affrancazione.