ART. 64. I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo. In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Nota all'art. 64, secondo comma: La legge 22 luglio 1966, n. 607, reca "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondarie perpetue". Gli articoli 2 e seguenti prevedono il procedimento giudiziale da applicare nel caso di rifiuto dell'indennizzo da parte dei soggetti nei cui confronti e' prevista l'affrancazione.