ART. 65.

  Il Fondo edifici di culto puo' alienare gli immobili adibiti ad uso
di  civile  abitazione  secondo le norme che disciplinano la gestione
dei  beni  disponibili  dello  Stato e degli enti ad esso assimilati,
investendo  il  ricavato  in  deroga  all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
 
          Nota all'art. 65:
            Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 gennaio
          1959,  n.  2  reca  "Norme  concernenti la disciplina della
          cessione  in  proprieta'  degli alloggi di tipo popolare ed
          economico".
            L'art.  21 (modificato dall'art. 11 della legge 27 aprile
          1962  n.  231)  disciplina  la  "Utilizzazione  delle somme
          ricavate dalle cessioni".