ART. 67.

  Al  clero  di  cui  all'articolo  66  in  servizio al momento della
entrata  in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di
assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce,
rivalutabile   nella   stessa   misura  percentuale  prevista  per  i
dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.
  I  salariati  addetti  alla  Basilica  di San Francesco di Paola in
Napoli  alla  data  del 1 luglio 1984, e che continuino nelle proprie
mansioni  alla  data  di entrata in vigore delle presenti norme, sono
mantenuti in servizio.