ART. 7.

  Gli istituti religiosi e le societa' di vita apostolica non possono
essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.
  Le  province  italiane  di istituti religiosi e di societa' di vita
apostolica  non  possono essere riconosciute se la loro attivita' non
e' limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.
  Gli  enti  di  cui  ai  commi precedenti e le loro case non possono
essere  riconosciuti  se  non sono rappresentati, giuridicamente e di
fatto,  da  cittadini  italiani aventi il domicilio in Italia. Questa
disposizione  non  si  applica  alle  case generalizie e alle procure
degli istituti religiosi e delle societa' di vita apostolica.
  Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.