ART. 7. Gli istituti religiosi e le societa' di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia. Le province italiane di istituti religiosi e di societa' di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attivita' non e' limitata al territorio dello Stato o a territori di missione. Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle societa' di vita apostolica. Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.