ART. 71. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorita' ecclesiastica per quanto riguarda le attivita' dirette a scopi di culto. Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.
Nota all'art. 71, secondo comma: Il regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 ha approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. L'art. 77, primo comma di detto regolamento prevede: "L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita e' fatto d'intesa con l'autorita' ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato".