ART. 71.

  Le  confraternite  non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto
continuano  ad  essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la
competenza   dell'autorita'  ecclesiastica  per  quanto  riguarda  le
attivita' dirette a scopi di culto.
  Per  le  confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non
sia  stato  ancora  emanato  il  decreto  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo  77  del  regolamento  approvato  con  regio  decreto 2
dicembre  1929,  n.  2262,  restano  in  vigore  le  disposizioni del
medesimo articolo.
 
          Nota all'art. 71, secondo comma:
            Il regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 ha approvato il
          regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n.
          848,  sugli  enti  ecclesiastici  e  sulle  amministrazioni
          civili  dei patrimoni destinati a fini di culto. L'art. 77,
          primo comma di detto regolamento prevede:
            "L'accertamento  dello  scopo  esclusivo  o prevalente di
          culto   di   una   confraternita   e'  fatto  d'intesa  con
          l'autorita' ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono
          vincolativi  per  lo  Stato  se non dopo l'approvazione con
          regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato".