ART. 72.

  Le  fabbricerie  esistenti  continuano ad essere disciplinate dagli
articoli  15  e  16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre
disposizioni  che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo
55  del  regolamento  approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n.
2262,  nonche'  il  regio  decreto  26  settembre  1935,  n.  2032, e
successive  modificazioni,  restano  applicabili  fino all'entrata in
vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.
  Entro  il  31  dicembre  1989,  previa  intesa  tra  la  Conferenza
episcopale  italiana  e  il  Ministro  dell'interno,  con decreto del
Presidente  della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato,
puo'  essere  disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei
casi   previsti   dalle   disposizioni  vigenti,  ferma  restando  la
destinazione  dei  beni  a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26
settembre 1935, n. 2032.
 
          Note all'art. 72:
            -  Il  testo degli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio
          1929, n. 848 e' il seguente:
            "Art.  15.  - Le chiese sono giuridicamente rappresentate
          dall'Ordinario  diocesano,  dal  parroco, dal rettore o dal
          sacerdote  che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia
          legittimamente  ad  esse  preposto.  I  medesimi ne tengono
          anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.
            Sono  il  nome  di  fabbriceria  si  comprendono tutte le
          amministrazioni  le  quali,  con  varie  denominazioni,  di
          fabbriche,  opere,  maramme, cappelle, ecc., provvedono, in
          forza  delle  disposizioni vigenti, all'amministrazione dei
          beni  delle  chiese  ed  alla  manutenzione  dei rispettivi
          edifici.
            Ove    esistano   le   fabbricerie,   queste   provvedono
          all'amministrazione  del  patrimonio  e  dei  redditi delle
          chiese  ed  alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza
          alcuna ingerenza nei servizi di culto.
            Due o piu' fabbricerie dello stesso comune possono essere
          riunite  in  una  sola, conservandosi distinte gestioni per
          ciascuna chiesa".
            "Art. 16. - La vigilanza e la tutela sull'amministrazione
          delle  chiese  aventi  una  fabbriceria sono esercitate dal
          Ministro  per  la giustizia e gli affari di culto, d'intesa
          con  l'autorita'  ecclesiastica,  nei  modi  e con le forme
          stabilite dai regolamenti".
            Per  il  trasferimento  delle  attribuzioni  di Ministero
          della  giustizia  al  Ministero  dell'interno  v.  la  nota
          all'art. 55, primo comma.
            -   Gli  articoli  33-51  e  l'art.  55  del  regolamento
          approvato  con  regio  decreto  2  dicembre  1929,  n. 2262
          (esecutivo  della  legge 27 maggio 1929, n. 848) riguardano
          le fabbricerie e l'amministrazione delle confraternite.
            -  Il  regio  decreto  26  settembre  1935,  n.  2032, ha
          apportato  modificazioni al regolamento approvato con regio
          decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. L'art. 1 di esso dispone:
            "All'art.  33 del regolamento approvato con regio decreto
          2 dicembre 1929, n. 2262, e' sostituito il seguente:

            Salvo  quanto  dispone  l'art.  15  della legge 27 maggio
          1929, n. 848, per la rappresentanza giuridica delle chiese,
          riservata,  a tutti gli effetti, agli ordinari diocesani ed
          ai  sacerdoti legittimamente preposti alle chiese stesse, i
          Consigli  di  amministrazione o fabbricerie di cui all'art.
          29,  lettera a), capoverso, del Concordato, provvedono, ove
          esistano,  alla  manutenzione  e ai restauri delle chiese e
          degli  stabili  annessi,  compresa  eventualmente  la  casa
          canonica,  e  all'amministrazione  dei  beni patrimoniali e
          avventizi a cio' destinati.
            Provvedono    anche    all'amministrazione    dei    beni
          patrimoniali  destinati  a spese di ufficiatura e di culto,
          salvo,  per  quanto  riguarda  l'erogazione  delle relative
          rendite, il disposto dell'art. 39 del presente regolamento.
            Per beni avventizi, ai sensi del primo comma del presente
          articolo,   s'intendono  soltanto  le  somme  espressamente
          offerte e riscosse per la fabbrica della chiesa".