ART. 73.

  Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato
dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio
1929,  n.  848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano
ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.
 
          Note all'art. 73:
            -  Il  testo dell'art. 27 del Concordato dell'11 febbraio
          1929  ratificato  con  legge  27  maggio 1929, n. 810 e' il
          seguente:
            "Le   basiliche  della  Santa  Casa  di  Loreto,  di  San
          Francesco  in  Assisi  e  di Sant'Antonio in Padova con gli
          edifici  ed  opere  annesse, eccettuate quelle di carattere
          meramente  laico,  saranno cedute alla Santa Sede e la loro
          amministrazione   spettera'   liberamente   alla  medesima.
          Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da
          conversione  gli  altri  enti  di  qualsiasi natura gestiti
          dalla  Santa  Sede in Italia nonche' i Collegi di missioni.
          Restano,  tuttavia,  in  ogni  caso  applicabili  le  leggi
          italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.
            Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari,
          si  procedera'  alla  ripartizione  a  mezzo di commissione
          mista,  avendo  riguardo  ai  diritti  dei  terzi  ed  alle
          dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.
            Per    gli    altri    Santuari,   nei   quali   esistano
          amministrazioni  civili,  subentrera'  la  libera  gestione
          dell'autorita'  ecclesiastica,  salva,  ove  del  caso,  la
          ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso".
            Il  testo  degli  articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio
          1929, n. 848 e' il seguente:
            "Art. 6. - Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici
          soppressi,   contemplate  dall'art.  29,  lettera  a),  del
          Concordato, saranno consegnate all'autorita' ecclesiastica,
          restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in
          qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte.
            Nessuna   indennita'   e'   dovuta   in   tale   caso  ai
          concessionari, o ad altri usuari, neppure per miglioramenti
          tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario.
          Parimenti  nessuna indennita' e' dovuta dai concessionari e
          dagli  usuari  per eventuali deterioramenti dell'edificio e
          della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da
          qualunque altra causa non dolosa".
            "Art.  7.  -  I  quadri, le statue, gli arredi e i mobili
          inservienti  al culto, che si trovano nelle chiese indicate
          nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei
          relativi   inventari   e   nei   verbali   di  consegna  ai
          concessionari,    si   presumono   destinati   dai   fedeli
          irrevocabilmente  al  servizio della chiesa, salva prova in
          contrario.
            L'azione  di rivendicazione da parte di privati e di enti
          diversi  dallo  Stato deve essere esercitata, sotto pena di
          decadenza,   entro   due  anni  dalla  pubblicazione  della
          presente legge".
            "Art.  8.  -  I  comuni  e le province, a cui siano stati
          conceduti  i  fabbricati  dei  conventi soppressi in virtu'
          dell'art.  20  della  legge  7  luglio  1866, n. 3036, o di
          disposizioni  analoghe,  e che ne siano ancora proprietari,
          ne  rilasceranno senza indennita' una congrua parte, se non
          sia   stata   gia'  riservata  all'atto  della  cessione  o
          rilasciata  posteriormente,  da destinarsi a rettoria della
          chiesa  annessa,  quando  questa  sia  stata  conservata al
          pubblico culto".