ART. 73. Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.
Note all'art. 73: - Il testo dell'art. 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 ratificato con legge 27 maggio 1929, n. 810 e' il seguente: "Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spettera' liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonche' i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procedera' alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrera' la libera gestione dell'autorita' ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso". Il testo degli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848 e' il seguente: "Art. 6. - Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorita' ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte. Nessuna indennita' e' dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuari, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennita' e' dovuta dai concessionari e dagli usuari per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa". "Art. 7. - I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario. L'azione di rivendicazione da parte di privati e di enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge". "Art. 8. - I comuni e le province, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtu' dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennita' una congrua parte, se non sia stata gia' riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto".