ART. 74.

  Sono  abrogate,  se  non  espressamente richiamate, le disposizioni
della  legge  27  maggio  1929, n. 848, e successive modificazioni, e
delle  leggi  18  dicembre  1952,  n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e
successive   modifiche   e  integrazioni,  e  le  altre  disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.
 
          Note all'art. 74:
            -  La  legge  18  dicembre  1952, n. 2522, reca "Concorso
          dello Stato nella costruzione di nuove chiese".
            -  La  legge  18  aprile  1962, n. 168, reca "Nuove norme
          relative  alla  costruzione  e  ricostruzione di edifici di
          culto".