ART. 74. Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.
Note all'art. 74: - La legge 18 dicembre 1952, n. 2522, reca "Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese". - La legge 18 aprile 1962, n. 168, reca "Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto".