ART. 75.

  Le  presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e
in  quello  della  Chiesa  con  la  contestuale  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae
Sedis.
  L'autorita' statale e l'autorita' ecclesiastica competenti emanano,
nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.
  Per  le  disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo
II  delle  presenti  norme,  l'autorita'  competente nell'ordinamento
canonico e' la Conferenza episcopale italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 maggio 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI