TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. TRATTATO DI NAIROBI SULLA PROTEZIONE DEL SIMBOLO OLIMPICO Adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 ARTICOLO 1. (Obbligo degli Stati). Ogni Stato parte al presente Trattato ha l'obbligo, conformemente agli articoli 2 e 3, di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio e di proibire con misure adeguate l'uso, come marchio o altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, quale definito nello statuto del Comitato olimpico internazionale, tranne che dietro autorizzazione del Comitato olimpico internazionale stesso. La definizione e la rappresentazione grafica del citato simbolo sono riprodotti in Allegato.