(Trattato-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
protocollo. 
 
    TRATTATO DI NAIROBI SULLA PROTEZIONE DEL SIMBOLO OLIMPICO 
               Adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 
 
                             ARTICOLO 1. 
                       (Obbligo degli Stati). 
 
  Ogni Stato parte al presente Trattato ha  l'obbligo,  conformemente
agli articoli 2 e 3, di rifiutare o di  invalidare  la  registrazione
come marchio e di proibire con misure adeguate l'uso, come marchio  o
altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno  che  consista
nel, o contenga il, simbolo olimpico, quale  definito  nello  statuto
del   Comitato   olimpico   internazionale,   tranne    che    dietro
autorizzazione  del  Comitato  olimpico  internazionale  stesso.   La
definizione e la rappresentazione grafica  del  citato  simbolo  sono
riprodotti in Allegato.