(Trattato-art. 10)
                            ARTICOLO 10. 
                            (Notifiche). 
 
  Il Direttore generale notifichera' agli Stati di cui all'articolo 5
(1) e (2): 
    i) le firme di cui all'articolo 8; 
    ii)  il  deposito  degli  strumenti  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione di cui all'articolo 5 (3); 
    iii) la data di entrata in vigore del Trattato secondo l'articolo
6 (1); 
    iv) ogni denuncia notificata in virtu' dell'articolo 7.