ARTICOLO 10. (Notifiche). Il Direttore generale notifichera' agli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2): i) le firme di cui all'articolo 8; ii) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 5 (3); iii) la data di entrata in vigore del Trattato secondo l'articolo 6 (1); iv) ogni denuncia notificata in virtu' dell'articolo 7.