ARTICOLO 2. (Eccezioni all'obbligo). (1) L'obbligo di cui all'articolo 1 non vincolera' alcuno Stato parte del presente Trattato nei confronti di: (i) alcun marchio che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico qualora tale marchio sia stato registrato in quello Stato prima della data di entrata in vigore del presente Trattato per quello Stato, o durante un periodo nel quale, nello stesso, l'obbligo di cui all'articolo 1 e' considerato sospeso in virtu' dell'articolo 3; (ii) l'uso continuato per fini commerciali di un marchio o altro segno, che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, in tale Stato, da parte di una persona o impresa che abbia iniziato legalmente tale uso nello Stato citato prima della data in cui il presente Trattato entra in vigore nello Stato stesso o nel corso di un qualsiasi periodo durante il quale, in quello Stato, l'obbligo di cui all'articolo 1 sia ritenuto sospeso in virtu' dell'articolo 3. (2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1) (i) si applicano anche ai marchi la cui registrazione ha effetto nello Stato in virtu' di una registrazione conforme ad un Trattato di cui tale Stato sia parte. (3) L'uso, con l'autorizzazione della persona o dell'impresa di cui al paragrafo (1) (ii), e' considerato, ai fini del citato paragrafo, come uso da parte della citata persona o impresa. (4) Nessuno Stato parte del presente Trattato ha l'obbligo di interdire l'uso del simbolo olimpico se tale simbolo e' impiegato dai mezzi di comunicazione di massa a fini informativi sul movimento olimpico o sulle sue attivita'.