(Trattato-art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
                      (Eccezioni all'obbligo). 
 
  (1) L'obbligo di cui all'articolo 1  non  vincolera'  alcuno  Stato
parte del presente Trattato nei confronti di: 
    (i) alcun marchio  che  consista  nel,  o  contenga  il,  simbolo
olimpico qualora tale marchio sia stato registrato  in  quello  Stato
prima della data di entrata  in  vigore  del  presente  Trattato  per
quello Stato, o durante un periodo nel quale, nello stesso, l'obbligo
di cui all'articolo 1 e' considerato sospeso in virtu'  dell'articolo
3; 
    (ii) l'uso continuato per fini commerciali di un marchio o  altro
segno, che consista nel, o contenga il,  simbolo  olimpico,  in  tale
Stato,  da  parte  di  una  persona  o  impresa  che  abbia  iniziato
legalmente tale uso nello Stato citato prima della  data  in  cui  il
presente Trattato entra in vigore nello Stato stesso o nel  corso  di
un qualsiasi periodo durante il quale, in quello Stato, l'obbligo  di
cui all'articolo 1 sia ritenuto sospeso in virtu' dell'articolo 3. 
  (2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1) (i) si applicano  anche
ai marchi la cui registrazione ha effetto nello Stato  in  virtu'  di
una registrazione conforme ad un  Trattato  di  cui  tale  Stato  sia
parte. 
  (3) L'uso, con l'autorizzazione della persona o dell'impresa di cui
al paragrafo (1) (ii), e' considerato, ai fini del citato  paragrafo,
come uso da parte della citata persona o impresa. 
  (4) Nessuno Stato parte  del  presente  Trattato  ha  l'obbligo  di
interdire l'uso del simbolo olimpico se tale simbolo e' impiegato dai
mezzi di comunicazione di massa  a  fini  informativi  sul  movimento
olimpico o sulle sue attivita'.