(Trattato-art. 3)
                             ARTICOLO 3. 
                     (Sospensione dell'obbligo). 
 
  L'obbligo di cui all'articolo 1 puo' essere considerato sospeso  da
uno Stato parte al presente Trattato durante  qualsiasi  periodo  nel
quale non esista alcun accordo in vigore  tra  il  Comitato  olimpico
internazionale e il Comitato olimpico nazionale di tale  Stato  circa
le condizioni alle quali il Comitato olimpico internazionale rilascia
le autorizzazioni per l'uso del simbolo  olimpico  in  tale  Stato  e
relativamente alla quota di partecipazione di tale Comitato  olimpico
nazionale agli  introiti  che  il  Comitato  olimpico  internazionale
ottiene rilasciando tali autorizzazioni.