ARTICOLO 3. (Sospensione dell'obbligo). L'obbligo di cui all'articolo 1 puo' essere considerato sospeso da uno Stato parte al presente Trattato durante qualsiasi periodo nel quale non esista alcun accordo in vigore tra il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico nazionale di tale Stato circa le condizioni alle quali il Comitato olimpico internazionale rilascia le autorizzazioni per l'uso del simbolo olimpico in tale Stato e relativamente alla quota di partecipazione di tale Comitato olimpico nazionale agli introiti che il Comitato olimpico internazionale ottiene rilasciando tali autorizzazioni.