ARTICOLO 4. (Eccezioni al capitolo I). Le disposizioni del capitolo I, nei confronti di Stati parte al presente Trattato che siano membri di una unione doganale, una zona di libero scambio, altri raggruppamenti economici o altri raggruppamenti regionali o subregionali, non pregiudicheranno i loro obblighi assunti in virtu' dello strumento istitutivo di tale unione, zona o altro raggruppamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di tale strumento regolanti il libero movimento di beni o servizi.