(Trattato-art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
                     (Eccezioni al capitolo I). 
 
  Le disposizioni del capitolo I, nei confronti  di  Stati  parte  al
presente Trattato che siano membri di una unione doganale,  una  zona
di  libero  scambio,   altri   raggruppamenti   economici   o   altri
raggruppamenti regionali o subregionali, non pregiudicheranno i  loro
obblighi assunti in virtu' dello strumento istitutivo di tale unione,
zona o altro raggruppamento, in particolare per  quanto  riguarda  le
disposizioni di tale strumento regolanti il libero movimento di  beni
o servizi.