ARTICOLO 5. (Condizioni per divenire parti al Trattato). (1) Ogni Stato membro dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (qui di seguito indicata come "l'Organizzazione") o della Unione internazionale (di Parigi) per la protezione della proprieta' industriale (qui di seguito indicata come "Unione di Parigi") puo' divenire parte al presente Trattato mediante: (i) la firma seguita dal deposito di uno strumento di ratifica accettazione o approvazione, o (ii) il deposito di uno strumento di adesione. (2) Ogni Stato non ricadente tra quelli di cui al paragrafo (1) che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata collegata alle Nazioni Unite puo' divenire parte al presente Trattato depositando uno strumento di adesione. (3) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione vengono depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione (qui di seguito indicato come "il Direttore generale").