(Trattato-art. 5)
                             ARTICOLO 5. 
            (Condizioni per divenire parti al Trattato). 
 
  (1) Ogni Stato membro dell'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale (qui di seguito  indicata  come  "l'Organizzazione")  o
della Unione internazionale  (di  Parigi)  per  la  protezione  della
proprieta' industriale (qui  di  seguito  indicata  come  "Unione  di
Parigi") puo' divenire parte al presente Trattato mediante: 
    (i) la firma seguita dal deposito di uno  strumento  di  ratifica
accettazione o approvazione, o 
    (ii) il deposito di uno strumento di adesione. 
  (2) Ogni Stato non ricadente tra quelli di cui al paragrafo (1) che
sia membro  delle  Nazioni  Unite  o  di  una  agenzia  specializzata
collegata alle Nazioni Unite puo' divenire parte al presente Trattato
depositando uno strumento di adesione. 
  (3)  Gli  strumenti  di  ratifica,  accettazione,  approvazione   e
adesione   vengono   depositati   presso   il   Direttore    generale
dell'Organizzazione (qui  di  seguito  indicato  come  "il  Direttore
generale").