(Trattato-art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
                  (Entrata in vigore del Trattato). 
 
  (1) Nei confronti dei tre Stati che depositano  per  primi  i  loro
strumenti di ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione,  il
presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno  in  cui  il
terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e'
stato depositato. 
  (2) Nei confronti di ogni altro Stato che depositi il suo strumento
di ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione,  il  presente
Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tale strumento
e' stato depositato.