ARTICOLO 6. (Entrata in vigore del Trattato). (1) Nei confronti dei tre Stati che depositano per primi i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui il terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e' stato depositato. (2) Nei confronti di ogni altro Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tale strumento e' stato depositato.