(Trattato-art. 7)
                             ARTICOLO 7. 
                      (Denuncia del Trattato). 
 
  (1) Ogni Stato puo' denunciare il presente  Trattato  con  notifica
indirizzata al Direttore generale. 
  (2) La denuncia ha effetto  un  anno  dopo  il  giorno  in  cui  il
Direttore generale ha ricevuto la notifica.