(Trattato-art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
                   (Firma e lingue del Trattato). 
 
  (1) Il presente Trattato e' firmato in  un  unico  originale  nelle
lingue inglese, francese, russa e spagnola,  tutti  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
  (2) I testi ufficiali sono determinati dal Direttore generale, dopo
consultazioni con i governi interessati, nelle lingue araba, tedesca,
italiana e  portoghese,  e  nelle  altre  lingue  che  la  Conferenza
dell'Organizzazione  o  l'Assemblea  dell'Unione  di  Parigi  possono
designare. 
  (3) Il presente Trattato rimane aperto alla firma a Nairobi fino al
31 dicembre 1982, e successivamente a Ginevra fino al 30 giugno 1983.