ARTICOLO 8. (Firma e lingue del Trattato). (1) Il presente Trattato e' firmato in un unico originale nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. (2) I testi ufficiali sono determinati dal Direttore generale, dopo consultazioni con i governi interessati, nelle lingue araba, tedesca, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che la Conferenza dell'Organizzazione o l'Assemblea dell'Unione di Parigi possono designare. (3) Il presente Trattato rimane aperto alla firma a Nairobi fino al 31 dicembre 1982, e successivamente a Ginevra fino al 30 giugno 1983.