ARTICOLO 9. (Deposito, trasmissione delle copie, registrazione del Trattato). (1) L'originale del presente Trattato, una volta non piu' aperto alla firma a Nairobi, verra' depositato presso il Direttore generale. (2) Il Direttore generale trasmettera' due copie del presente Trattato da lui certificate, a tutti gli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2), e, su richiesta, a ogni altro Stato. (3) Il Direttore generale registrera' il presente Trattato presso il segretariato delle Nazioni Unite.