(Trattato-art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
  (Deposito, trasmissione delle copie, registrazione del Trattato). 
 
  (1) L'originale del presente Trattato, una volta  non  piu'  aperto
alla firma a Nairobi, verra' depositato presso il Direttore generale. 
  (2) Il Direttore  generale  trasmettera'  due  copie  del  presente
Trattato da lui certificate, a tutti gli Stati di cui all'articolo  5
(1) e (2), e, su richiesta, a ogni altro Stato. 
  (3) Il Direttore generale registrera' il presente  Trattato  presso
il segretariato delle Nazioni Unite.