La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione. 2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.
NOTE Note all'art. 1, comma 1: - La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". Il titolo III ha per argomento: "Istituzione di un sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su strada". Il testo dell'art. 13, n. 4), di detta legge e' il seguente: "I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti: (Omissis). 4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore". Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e' stato approvato uno dei regolamenti di esecuzione della legge n. 298/1974. L'art. 10 di tale decreto da' esecuzione all'art. 13, comma primo, n. 4), della legge, prescrivendo che "Ai fini dell'iscrizione all'albo, i contratti di assicurazione previsti dall'art. 13, comma primo, n. 4), della legge devono essere stipulati con i massimali indicati nei successivi commi. Per l'assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso dei veicoli i massimali sono pari a quelli obbligatori stabiliti dalle leggi in vigore. Per i danni alle cose da trasportare e' prescritto un massimale unico, qualunque sia la natura e il valore delle cose da trasportare, nella misura di L. 250 per ogni chilogrammo di portata utile dei singoli veicoli impiegati da ciascuna impresa nell'autotrasporto di cose per conto di terzi".