La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Per  i  trasporti  di  merci  su  strada soggetti al sistema di
tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n.
298,  l'ammontare  del  risarcimento  per perdita o avaria delle cose
trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'articolo 13,
n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.
  2.  Per  i  trasporti  di merci su strada esenti dall'obbligo delle
tariffe  a  forcella,  l'ammontare  del  risarcimento non puo' essere
superiore,  salvo  diverso  patto  scritto  antecedente alla consegna
delle  merci  al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo
perduto o avariato.
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            -  La  legge  6  giugno  1974, n. 298, reca: "Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti di merci su strada".
            Il  titolo  III  ha  per  argomento:  "Istituzione  di un
          sistema  di  tariffa a forcella per i trasporti di merci su
          strada".
            Il  testo  dell'art.  13,  n.  4),  di  detta legge e' il
          seguente:
            "I  requisiti  e le condizioni per l'iscrizione nell'albo
          sono i seguenti:
              (Omissis).
              4)  avere  stipulato  contratto di assicurazione per la
          responsabilita'    civile    dipendente    dall'uso   degli
          autoveicoli  e  per i danni alle cose da trasportare, con i
          massimali  prescritti  nel  regolamento  di esecuzione, che
          comunque  non possono essere inferiori a quelli previsti in
          altre disposizioni legislative in vigore".
            Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 gennaio
          1976,  n.  32,  e'  stato  approvato uno dei regolamenti di
          esecuzione  della  legge  n.  298/1974.  L'art.  10 di tale
          decreto  da'  esecuzione  all'art.  13, comma primo, n. 4),
          della  legge,  prescrivendo  che  "Ai  fini dell'iscrizione
          all'albo,  i  contratti di assicurazione previsti dall'art.
          13, comma primo, n. 4), della legge devono essere stipulati
          con   i   massimali  indicati  nei  successivi  commi.  Per
          l'assicurazione  per  la  responsabilita' civile dipendente
          dall'uso  dei  veicoli  i  massimali  sono  pari  a  quelli
          obbligatori stabiliti dalle leggi in vigore.
            Per  i  danni  alle  cose da trasportare e' prescritto un
          massimale  unico, qualunque sia la natura e il valore delle
          cose  da  trasportare,  nella  misura  di  L.  250 per ogni
          chilogrammo  di portata utile dei singoli veicoli impiegati
          da ciascuna impresa nell'autotrasporto di cose per conto di
          terzi".