Art. 2. 
 
  L'ammontare  del  risarcimento  per  danni   prodotti   alle   cose
trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico  e  degli
autobus destinati ad uso privato, sia per  bagagli  a  mano  che  per
quelli consegnati, non puo' essere superiore a quanto  stabilito  per
il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data ad Auronzo di Cadore, addi' 22 agosto 1985 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          Nota all'art. 2:
            La  legge 16 aprile 1954, n. 202, reca: "Modificazioni ai
          limiti  di  somma stabiliti dal codice della navigazione in
          materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e
          di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per
          danni da urto cagionati dall'aeromobile".