Art. 2. L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non puo' essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Auronzo di Cadore, addi' 22 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'art. 2: La legge 16 aprile 1954, n. 202, reca: "Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile".