(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
 
  1. Il termine di accettazione fissato dall'autore  dell'offerta  in
un telegramma o lettera inizia a decorrere  dal  momento  in  cui  il
telegramma e' consegnato per spedizione o alla data che compare sulla
lettera o, in mancanza, a quella che compare sulla busta. Il  termine
di accettazione che l'autore dell'offerta  stabilisce  per  telefono,
per telex, o mediante altri mezzi istantanei di comunicazione, inizia
a decorrere dal momento in cui l'offerta perviene al destinatario. 
  2. I giorni festivi o non lavorativi che cadono durante il  decorso
del termine di accettazione vengono calcolati nel  computo  di  detto
termine.  Se  tuttavia  la  notifica  non  puo'   essere   consegnata
all'indirizzo  dell'autore   dell'offerta   l'ultimo   giorno   della
scadenza, essendo questo un giorno festivo o  non  lavorativo,  nella
sede di affari dell'autore dell'offerta, il termine  sara'  prorogato
fino al primo giorno lavorativo seguente.