(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21 
 
  1. Un'accettazione tardiva produce tuttavia  i  suoi  effetti  come
accettazione, se, immediatamente, l'autore  dell'offerta  ne  informa
verbalmente il destinatario o gli invia un avviso in questo senso. 
  2. Se  la  lettera  o  altro  scritto,  contenente  un'accettazione
tardiva, rivela che e' stata inviata in condizioni tali  che,  se  la
sua trasmissione fosse stata regolare,  sarebbe  pervenuta  in  tempo
all'autore  dell'offerta,  l'accettazione  tardiva  produce  i   suoi
effetti come  accettazione,  a  meno  che,  immediatamente,  l'autore
dell'offerta non informi verbalmente il destinatario dell'offerta che
egli considera che la sua offerta era scaduta  o  non  gli  invii  un
avviso in questo senso.