(Convenzione-art. 39)
                             Articolo 39 
 
  1. L'acquirente decade dal diritto di  far  valere  un  difetto  di
conformita' se non lo denuncia al venditore, precisando la natura  di
tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento  in
cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. 
  2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un
difetto di conformita' se non lo denuncia  al  piu'  tardi  entro  un
termine di due anni, a partire dalla data alla  quale  le  merci  gli
sono state effettivamente consegnate, a meno che  tale  scadenza  non
sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.