(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del
contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale  contratto  fa
nascere fra il venditore ed  il  compratore.  In  particolare,  salvo
espressa disposizione contraria della  presente  Convenzione,  questa
non riguarda; 
  a) la validita' del contratto, di nessuna delle sue  clausole,  ne'
degli usi; 
  b) gli effetti che il contratto puo' avere sulla  proprieta'  delle
merci vendute.