Articolo 4 La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda; a) la validita' del contratto, di nessuna delle sue clausole, ne' degli usi; b) gli effetti che il contratto puo' avere sulla proprieta' delle merci vendute.