(Convenzione-art. 41)
                             Articolo 41 
 
  Il venditore deve consegnare le merci  libere  da  ogni  diritto  o
pretesa di terzi, a meno ce l'acquirente non accetti di prenderle  in
consegna a tali condizioni. Tuttavia, se tale diritto o pretesa  sono
fondati   sulla   proprieta'   industriale   o    altra    proprieta'
intellettuale, l'obbligo del venditore e' regolato dall'articolo 42.