(Convenzione-art. 42)
                             Articolo 42 
 
  1. Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni  diritto  o
pretesa di  terzi,  fondati  sulla  proprieta'  industriale  o  altra
proprieta' intellettuale, di cui era a conoscenza o  che  non  poteva
ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che
tale diritto o pretesa siano fondati sulla proprieta'  industriale  o
altra proprieta' intellettuale: 
    a) in virtu' della legge dello Stato nel quale  le  merci  devono
essere rivendute o utilizzate,  se  le  parti  hanno  considerato  al
momento della conclusione del contratto che le merci sarebbero state 
rivendute o utilizzate in questo Stato; o 
    b) in ogni altro caso, in virtu'  della  legge  dello  Stato  nel
quale l'acquirente ha la sua sede di affari. 
  2. Nei casi  seguenti,  il  venditore  non  e'  tenuto  all'obbligo
previsto al paragrafo precedente: 
    a) se, al momento della conclusione del  contratto,  l'acquirente
era a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza del diritto o 
della pretesa; o 
    b) il diritto o la pretesa risultano dal fatto che  il  venditore
si  sia  adeguato   alle   tecniche,   disegni,   formule   o   altre
specificazioni analoghe fornite dall'acquirente.